Convertito in legge il Decreto flussi: le novità

Modificati i termini per la conferma del nulla osta e la stipula del contratto (Legge 1 dicembre 2025, n. 179).

L’aula del Senato ha dato la sua approvazione definitiva al D.L. n. 146/2025, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, convertendolo, con modificazioni, nella Legge n. 179/2025 entrata in vigore il giorno 2 dicembre 2025. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° dicembre scorso, presenta tra le principali novità introdotte la modifica dei termini per la conferma del nulla osta e la stipula del contratto.

Infatti, il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l’immigrazione entro 15 giorni – e non più entro 7 giorni – dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. Elevato a 15 giorni anche il termine entro cui, dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno.
La conferma del nulla osta di cui all’articolo 22, comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 286/1998 e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all’articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce.
All’Ispettorato nazionale del lavoro è riconosciuta la possibilità di effettuare verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, comprendendo datori di lavoro o organizzazioni datoriali potenzialmente escluse dagli ingressi.
Riguardo agli ingressi fuori quota per l’assunzione di lavoratori domestici per l’assistenza di grandi anziani e persone con disabilità, con una modifica all’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 145/2024 (convertito dalla Legge n. 187/2024), è stata introdotta la possibilità di destinare tali ingressi anche all’assistenza di bambini dalla nascita fino a 6 anni di età (articolo 5 del D.L. n. 146/2025).

Accise su gas naturale ed energia elettrica: dettagli su usi domestici, non domestici e usi promiscui

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce “ulteriori indicazioni in merito alle modifiche alla disciplina dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica” introdotte con il D.Lgs. n. 43/2025 (Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare 2 dicembre 2025, n. 32).

Le modifiche hanno interessato i settori d’imposta in questione, intervenendo in modo particolare su:

  1. La qualificazione delle aliquote d’accisa applicabili al gas naturale impiegato per usi di combustione, sostituendo la distinzione tra “usi civili” e “usi industriali” con quella tra “usi domestici” e “usi non domestici”.

  2. La disciplina specifica per il gas naturale impiegato per usi di combustione destinato ad un uso promiscuo.

  3. La rimodulazione dei termini e delle modalità di versamento dell’accisa, prevedendo la presentazione di due dichiarazioni semestrali in luogo di un’unica dichiarazione annuale di consumo.

  4. La disciplina relativa al versamento e alla gestione della cauzione d’imposta da prestarsi dai soggetti che svolgono attività di vendita del gas naturale e dell’energia elettrica, prevedendone l’adeguamento periodico.

  5. La rimodulazione dei termini per l’invio delle comunicazioni mensili dei quantitativi fatturati da parte dei venditori.

L’articolo 1, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 43/2025 ha riscritto l’articolo 26 del D.Lgs. n. 504/1995, prevedendo che il gas naturale destinato alla combustione sia assoggettato ad aliquote d’accisa per usi domestici e per usi non domestici, mantenendo immutata la misura delle aliquote. Il Legislatore ha inteso esplicitare la differenziazione dei livelli di tassazione in modo strettamente correlato al dato oggettivo della destinazione d’impiego del gas naturale.

L’articolo 26, nella versione applicabile dal 1° gennaio 2026, stabilisce al comma 4 che “È considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze”.
Il presupposto applicativo dell’aliquota “per usi domestici” è individuato nella destinazione ad un uso abitativo delle unità immobiliari.
Rientrano altresì nell’uso domestico:

– la combustione nei locali degli uffici pubblici, degli istituti di credito e degli istituti di istruzione (sia pubblici che privati);

– la combustione negli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva;

– i consumi per il riscaldamento delle abitazioni del proprietario, dei dirigenti e degli impiegati dell’impresa eventualmente ubicate nell’interno delle fabbriche;

– l’utilizzo del gas naturale destinato al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del gas a servizio degli immobili.

 

L’aliquota d’accisa “per usi non domestici” trova applicazione secondo un criterio di residualità, ricadendo in tale ambito gli impieghi del gas naturale realizzati per lo svolgimento di attività in locali non destinati ad usi abitativi.
Tale aliquota risulta applicabile ai consumi effettuati:

– in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi, nelle attività artigianali ed agricole;

– nel settore alberghiero, della distribuzione commerciale e negli esercizi di ristorazione;

– negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;

– nei consumi relativi al teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche specificate, anche se riforniscono utenze domestiche;

– nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, data la loro preminente funzione assistenziale.

 

Rientrano ora nel perimetro “usi non domestici” (dal 1° gennaio 2026) diverse fattispecie sino ad oggi escluse dall’aliquota “per usi industriali“:

  • impiego di gas naturale in biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli e simili;
  • consumi relativi a poliambulatori per fisioterapia e alle case di cura;
  • consumi effettuati per lo svolgimento dell’attività di cremazione dei defunti;
  • lavanderie, anche self-service, enti fiera e ospedali;
  • consumi relativi alle attività connesse a quella produttiva (uffici amministrativi, mense aziendali, docce, abitazione del custode, ecc.), a condizione che siano svolte in locali ubicati all’interno del recinto delle imprese.

L’aliquota “per usi non domestici” non ha natura di aliquota agevolata, ma è un’aliquota specificamente prevista. Per il suo riconoscimento, i consumatori finali sono tenuti a fornire al proprio venditore una dichiarazione contenente la descrizione dell’attività svolta, degli impieghi del gas naturale e l’indicazione dell’iscrizione presso la competente Camera di commercio. I venditori possono applicare l’aliquota a partire dalla data di presentazione di tale dichiarazione.

Il comma 6 dell’articolo 26 riformulato definisce l’uso promiscuo come “l’utilizzo contestuale del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti, con esclusione dell’uso per autotrazione, relativamente ai quali è prevista l’applicazione di distinte aliquote di accisa, l’esenzione o la non sottoposizione ad accisa”. In queste situazioni, la discriminazione dei quantitativi deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi. Il cliente finale è tenuto a presentare al fornitore una richiesta specifica che precisi:
– le quote percentuali del gas naturale consumato nei distinti impieghi;

– una stima del quantitativo annuale di gas naturale previsto.

Questa richiesta deve essere corredata da una dichiarazione che attesti l’attività economica svolta e la sussistenza dei presupposti per i trattamenti tributari, nonché da una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato. In assenza di tale documentazione, l’intera fornitura sarà assoggettata alla tassazione definita nel contratto di somministrazione.

Il D.Lgs. n. 43/2025 ha modificato la regolamentazione, introducendo l’articolo 26-ter per il gas naturale e riformulando l’articolo 55 per l’energia elettrica.
Per entrambi i settori d’imposta, il termine per il versamento dell’accisa dovuta è stato fissato alla fine di ciascun mese. I soggetti obbligati sono tenuti alla presentazione di due dichiarazioni semestrali, da effettuare entro i mesi di settembre (per il semestre gennaio-giugno) e marzo (per il semestre luglio-dicembre), in luogo dell’unica dichiarazione annuale.

 

Per l’anno d’imposta 2025, la dichiarazione annuale deve essere presentata, nella formulazione vigente per il 2025, entro la fine del mese di marzo 2026. Entro lo stesso termine deve essere effettuato l’eventuale versamento di conguaglio. Le somme versate in eccedenza per l’anno 2025 possono essere detratte dai successivi versamenti di acconto oppure richieste a rimborso ai sensi dell’articolo 14 del TUA, entro il termine biennale di decadenza. Analogamente, l’eventuale eccedenza per ogni singolo semestre (a partire dal 2026) può essere detratta dai versamenti successivi o richiesta a rimborso.

Rispetto alle vigenti destinazioni d’uso applicabili fino al 31 dicembre 2025 e presenti nella dichiarazione annuale di consumo per il corrente anno, dal prossimo
anno i quantitativi di gas naturale e di energia elettrica forniti a clienti UE o extra-UE saranno inseriti in sezioni distinte da quelle riguardanti la liquidazione dell’accisa, stante la non applicabilità dell’imposta a tali cessioni.

Devono essere riportati negli allegati le nuove destinazioni d’uso da applicare a partire dal 1° gennaio 2026, con l’indicazione delle precedenti codifiche delle stesse per comodità di lettura e confronto. Ferma restando la necessità di riportare nelle comunicazioni mensili e nelle dichiarazioni semestrali relative ai consumi fatturati a partire dal 1° gennaio 2026 le nuove destinazioni d’uso, i venditori possono indicare in tali documenti le codifiche vigenti fino al 31 dicembre 2025, avendo cura di comunicare all’Ufficio dell’Agenzia competente per ambito l’applicazione delle precedenti codifiche.

Le nuove disposizioni trasferiscono sui soggetti obbligati l’onere relativo allo svolgimento delle attività necessarie a garantire l’adeguatezza della cauzione prestata.
A partire dal 1° gennaio 2026, la cauzione deve essere prestata in misura pari al 15% dell’accisa annua. L’importo della cauzione deve essere adeguato trimestralmente (entro la fine del primo mese successivo al trimestre di riferimento), in modo da essere non inferiore alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti.

A partire dal 1° gennaio 2026, i soggetti obbligati venditori devono trasmettere le comunicazioni mensili relative ai quantitativi di prodotto fatturati entro la fine del mese solare successivo a quello a cui fanno riferimento.

CCNL Metalmeccanica (Anpit – Cisal): erogazione del welfare contrattuale



Fino a 2.400,00 euro di welfare per i lavoratori del settore


In attuazione di quanto previsto dal CCNL di settore siglato il 30 novembre 2022, le aziende riconoscono ai lavoratori un welfare contrattuale da erogare entro il 31 dicembre 2025.














Livello Importo
Dirigente 2.400,00 euro / anno (quote mensili di 200,00 euro)
Quadro 1.200,00 euro / anno (quote mensili di 100,00 euro)
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 e Operatori di Vendita 600,00 euro / anno (quote mensili maturate di 50,00 euro)

I valori di welfare spettano a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla categoria o dal tipo di contratto, purché il tempo medio ordinato lavorato sia almeno pari a 20 ore settimanali e sono comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali a carico dell’Azienda.


I valori di welfare possono essere spesi per le seguenti categorie di servizi e prestazioni:


– opere e servizi per finalità sociali;


– servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi;


– servizi di ludoteche, centri estivi o invernali;


– servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane, ovvero con necessità di documentata sorveglianza continua;


– servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;


– abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico;


– beni e servizi in natura (attualmente, entro il limite massimo 258,23 euro / anno solare, onnicomprensivi);


– previdenza complementare del lavoratore (incremento pensione).


I valori di welfare devono essere utilizzati entro 12 mesi dalla data in cui sono stati messi a disposizione con il limite, per il lavoratore, di non superare le soglie legali di utilizzo stabilite.


Non è prevista la possibilità di erogazione del suddetto welfare in denaro e il suo utilizzo avviene esclusivamente tramite piattaforma elettronica dedicata.


 

CCNL Carta Piccola Industria: erogazione flex benefits

In arrivo flex benefits per i lavoratori del comparto

In attuazione dell’accordo siglato l’8 aprile 2025, le aziende di settore mettono a disposizione, per tutto il personale impiegato, Flex benefits di importo pari a 300,00 euro, in sostituzione dell’indennità sostitutiva del premio di risultato e dell’elemento di garanzia retributiva, da utilizzare entro il 31 dicembre 2025.

Hanno diritto ad usufruire di questi servizi i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio 2025 o successivamente assunti entro il 31 dicembre 2025 con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato che abbiano maturato almeno 6 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso dell’anno.

Ne sono invece esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata.

Il suddetto valore non è riproporzionabile per il personale assunto a tempo parziale, ed è comprensivo esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda. Quanto previsto deve ritenersi altresì aggiunto, alle offerte di beni e servizi già presenti in azienda.

Con lo scopo di migliorare la vita lavorativa e familiare dei dipendenti, e al fine di individuare la gamma di beni e servizi da erogare, l’Azienda deve tenere conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, privilegiando quelli inerenti l’educazione, l’istruzione, la ricreazione e l’assistenza sociale e sanitaria o culto.

Incentivo Decreto coesione: come presentare la domanda per il contributo da 500 euro

Fornite indicazioni per le imprese avviate da disoccupati nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (INPS, circolare 28 novembre 2025, n. 148).

L’INPS ha fornito le istruzioni sul contributo economico di 500 euro mensili a favore delle imprese avviate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, da disoccupati che non hanno compiuto i 35 anni di età. 

La misura è stata prevista dall’articolo 21, comma 3 del D.L. n. 60/2024 (cosiddetto Decreto coesione), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024, come attuato dal D.I. 3 aprile 2025.  

In particolare, per l’accesso al beneficio è necessario presentare domanda, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale o, nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività sia antecedente alla data di pubblicazione della circolare, entro 30 giorni da quest’ultima data.

A partire dal 28 novembre scorso, i potenziali beneficiari della misura possono presentare la domanda attraverso il servizio online, disponibile tramite il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” (selezionando “Incentivo decreto Coesione”).

Nella circolare in commento è incluso anche l’elenco delle attività intraprese nei settori a 2 digit ammesse all’incentivo economico secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 1 del citato decreto attuativo.
 
 

Abuso del diritto e disallineamento fiscale: i chiarimenti dell’Agenzia

L’Agenzia delle entrate fornisce risposta ad un’istanza di interpello riguardante il mancato abuso del diritto derivante dal disallineamento temporale tra la tassazione degli interessi attivi in capo agli obbligazionisti e il riconoscimento della deduzione fiscale degli stessi interessi passivi in capo alla società emettitrice (Agenzia delle entrate, risposta 1 dicembre 2025, n. 299).

La società istante è una realtà che intende effettuare rilevanti investimenti nei prossimi anni, predisponendo un piano finanziario che prevede l’emissione di un prestito obbligazionario subordinato e privo di collaterale, con un orizzonte temporale di 15/20 anni. Le obbligazioni saranno titoli nominativi cartacei, emessi in libera sottoscrizione ai soci, agli amministratori, ai dipendenti della società, nonché a terzi investitori. Queste obbligazioni sono del tipo one coupon, ovvero prevedono il pagamento di un’unica cedola alla scadenza del prestito. Il tasso di interesse annuo composto, fino a un massimo del 16,5%, sarà commisurato alla scadenza del prestito, al rischio di impresa, al carattere della subordinazione e all’assenza di un collaterale.

L’Istante chiede chiarimenti sulla possibilità che l’operazione configuri un abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge n. 212/2000, a causa del disallineamento temporale tra la tassazione degli interessi attivi in capo ai sottoscrittori e il riconoscimento fiscale degli interessi passivi in capo alla Società, che avviene secondo il principio di competenza economica.

 

L’Agenzia ricorda che l’abusività di un’operazione, ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 1, della Legge n. 212/2000, richiede che l’Amministrazione finanziaria identifichi e provi il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

  • il conseguimento di un vantaggio fiscale “indebito”;
  • l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione;
  • l’essenzialità del conseguimento del vantaggio fiscale indebito.

L’assenza di anche solo uno di questi presupposti determina un giudizio di assenza di abusività. Non sono comunque considerate abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extra fiscali non marginali.

 

In base all’Atto di indirizzo ministeriale del 27 febbraio 2025, nel caso di analisi di singole operazioni, l’esame si concentra sulla ratio della norma applicata, e l’esito favorevole esclude ipso facto l’abuso ed esaurisce ogni altra verifica.

 

L’Agenzia ritiene che l’operazione rappresentata dall’Istante non costituisca una fattispecie di abuso del diritto ai sensi del citato articolo 10-bis. In particolare, l’attuazione dell’operazione di finanziamento tramite emissione di obbligazioni one coupon non integra alcun vantaggio fiscale qualificabile come indebito in capo ai soggetti coinvolti. Di conseguenza, l’Agenzia non procede all’esame degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 10-bis.
Va infatti considerato che l’intera operazione descritta ha come fine ultimo quello di finanziare “investimenti strategici”, offrendo la possibilità di espandere il fatturato con rilevanti ricadute occupazionali dirette e sull’indotto. L’obiettivo prefissato è quello di assicurare una congrua immissione di risorse finanziarie per la copertura dell’importante piano finanziario tramite la raccolta di liquidità da investire a lungo termine senza “salto d’imposta”.

 

Pertanto, il disallineamento temporale tra la tassazione degli interessi attivi in capo agli obbligazionisti ed il riconoscimento della deduzione fiscale degli stessi interessi passivi in capo alla società costituisce un’operazione da ritenersi non in contrasto con la finalità delle norme fiscali.

Tale sfasamento riflette il peculiare funzionamento contabile caratteristico del negozio giuridico obbligazionario di tipo one coupon.

Whistleblowing e Linee guida ANAC: il parere del Garante privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il suo parere su due proposte di delibera dell’Anac relative al whistleblowing (Garante per la protezione dei dati personali, nota 27 novembre 2025, n. 540). 

Il Garante della privacy torna a occuparsi del whistleblowing in occasione delle due proposte di delibera avanzate dall’ANAC per l’approvazione delle Linee guida per le segnalazioni interne  e per le segnalazioni esterne.

 

Tra gli obiettivi perseguiti, vi è quello di assicurare, in particolare, la piena tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, nonché la tutela dei dati delle persone a vario titolo coinvolte.

 

Il Garante, nell’esprimere il proprio parere sull’adozione delle predette Linee guida, ha posto l’attenzione su alcuni punti, tra cui: i possibili rischi derivanti dall’utilizzo della posta elettronica come canale di segnalazione; la necessità che sia svolta una previa valutazione di impatto sulla protezione dei dati, anche con l’eventuale supporto dei fornitori di tecnologia; i tempi di conservazione della segnalazione e della relativa documentazione; la possibilità, in talune circostanze, di condividere il canale di segnalazione, ferma restando la necessità di adottare misure tecniche e organizzative per garantire che ciascun ente abbia accesso solo alle segnalazioni di propria competenza.

 

In continuità con gli orientamenti del Garante in materia, le Linee guida sui canali interni di segnalazione forniscono indicazioni e princìpi che i datori di lavoro potranno tenere in considerazione nell’attivazione dei propri canali di acquisizione e gestione della segnalazione.

 

Ciò anche con riguardo alle misure tecniche e organizzative che, nel rispetto del principio di accountability, i datori di lavoro pubblici e privati, e gli altri soggetti obbligati, potranno adottare per proteggere i dati delle persone nel corso del processo di acquisizione e gestione della segnalazione, come, ad esempio, accorgimenti per impedire la tracciabilità della persona segnalante che acceda ai canali interni di segnalazione dalla rete dati interna all’organizzazione del datore di lavoro.

 

CCNL Energia e Petrolio: nuovi minimi retributivi



A dicembre 2025 adeguamento salariale per i lavoratori del settore


In attuazione di quanto previsto dall’accordo del 10 luglio 2025 tra Confindustria Energia e le Segreterie Nazionali di Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL vengono applicati i nuovi minimi salariali per i lavoratori del comparto.


 










































































Livello Minimo 
1/1 3.554,94
1/2 3.554,94
1/3 3.554,94
1/4 3.554,94
1/5 3.554,94
2/1 3.219,54
2/2 3.219,54
2/3 3.219,54
2/4 3.219,54
3/1 2.915,68
3/2 2.915,68
3/3 2.915,68
3/4 2.915,68
4/1 2.576,61
4/2 2.576,61
4/3 2.576,61
4/4 2.576,61
5/0 2.259,54
5/1 2.259,54
5/2 2.259,54
5/3 2.259,54
5/4 2.259,54
6/0 1.965,69

Viene precisato che, i lavoratori inquadrati ai livelli 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 e 1/5 spetta un importo di 190,00 euro a titolo di indennità di funzione.

Pagamento rateale dei debiti contributivi: il decreto attuativo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2025 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che dà attuazione alla disposizione introdotta dall’articolo 23, comma 1, della Legge n. 203/2024 sul pagamento dilazionato dei debiti contributivi (D.M. 24 ottobre 2025). 

Il Collegato lavoro (Legge n. 203/2024), intervenendo con una modifica sull’articolo 2 del D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 389/1989, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’INPS e l’INAIL possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (articolo 23, comma 1).

 

Il suddetto decreto ministeriale attuativo è stato adottato in data 24 ottobre 2025 e pubblicato sulla G.U. del 29 novembre 2025.

 

Il pagamento dilazionato dei debiti per contributi, premi e accessori di legge può essere concesso per un numero massimo di rate mensili che varia in base all’importo del debito e, dunque, nei seguenti casi:

 

– dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili;

– dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro per un massimo di 60 rate mensili.

 

Gli Istituti possono concedere anche una seconda dilazione nel caso di un piano di dilazione già in corso.

 

I consigli di amministrazione di INPS e INAIL, con proprio atto da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto, determineranno i requisiti, i criteri e le modalità, anche di accesso e di pagamento della dilazione, compresi quelli relativi alla seconda dilazione.

 

In particolare, ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale, i suddetti provvedimenti dovranno individuare:

 

a) i requisiti per la concessione e per il permanere della modalità del pagamento dilazionato dei debiti per contributi, premi e accessori di legge. Tali requisiti saranno tesi ad attestare la situazione di difficoltà economico-finanziaria e dovranno essere finalizzati ad assicurare la riscossione delle rate concesse, fermo restando il regolare versamento alle scadenze di legge degli adempimenti mensili e periodici;

b) le modalità di presentazione della domanda, esclusivamente in via telematica;

c) i criteri in base ai quali definire il numero di rate concedibili;

d) la modalità con cui il pagamento delle rate concesse deve essere effettuato per comprovare la solvibilità del debitore;

e) i casi di revoca del provvedimento di concessione della dilazione.

 

Le disposizioni di cui agli atti regolamentari deliberati dal consiglio di amministrazione di INPS e di INAIL troveranno applicazione alle domande di rateazione presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all’adozione dei rispettivi atti. 

 

Le domande di rateazione presentate, a partire dal 12 gennaio 2025, ai sensi dell’articolo 2, comma 11-bis, del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 389/1989, potranno essere oggetto, su istanza del debitore presentata, entro il termine di cui al comma 1, tramite i servizi on-line all’INPS e all’INAIL, di rideterminazione del numero delle rate accordate nel rispetto delle condizioni fissate al comma 1 dell’articolo 2 del decreto in commento.

Regime speciale IVA: inapplicabilità del nuovo obbligo POS per le attività di Tabella C

La risposta del 27 novembre 2025, n. 298, dell’Agenzia delle entrate verte sull’applicabilità degli obblighi di cui all’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, nel contesto del Regime IVA ex articolo 74-quater del D.P.R. n. 633/1972.

L’istante è un’associazione senza scopo di lucro che organizza mostre, fiere ed esposizioni feline. Tale attività rientra nel punto 5 della Tabella C allegata al decreto IVA, relativa a mostre, fiere ed esposizioni. L’associazione chiede di sapere se è obbligata, a partire dal 1° gennaio 2026, come previsto dall’articolo 1, commi 74-77, della Legge di bilancio 2025, a collegare il POS (utilizzato per l’incasso dei titoli di accesso) a un registratore fiscale, specificando di non utilizzare attualmente il registratore telematico.

Essendo un soggetto che nell’anno solare precedente ha realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro, l’Istante documenta i corrispettivi percepiti mediante rilascio di un titolo di accesso (biglietto)/ricevuta fiscale prestampato a tagli fissi. Inoltre, l’associazione provvede a inviare periodicamente alla S.I.A.E. i dati relativi ai riepiloghi giornalieri degli incassi.

 

L’Agenzia delle entrate ricorda che la Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 74) ha sostituito l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, con applicazione dal 1° gennaio 2026. La nuova norma mira a garantire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tal fine, il POS deve essere sempre collegato allo strumento che registra e memorizza i corrispettivi.
L’obiettivo è rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi. Il registratore telematico deve memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche e trasmettere all’Agenzia delle entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti, anche se non è avvenuta la registrazione dei corrispettivi.

 

L’Agenzia chiarisce che l’attività dell’istante rientra nel regime IVA previsto dall’articolo 74-quater e l’obbligo di certificazione è assolto tramite rilascio di un titolo di accesso.
L’Agenzia stabilisce che deve escludersi che le attività elencate nella Tabella C, come quella svolta dall’istante, ricadano nell’obbligo di collegamento del POS secondo le previsioni del D.Lgs. n. 127/2015, poiché i corrispettivi relativi a queste attività sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate. Questo perché i dati relativi ai titoli di accesso emessi vengono già separatamente trasmessi alla S.I.A.E., come previsto dal decreto ministeriale del 13 luglio 2000, e la S.I.A.E. provvede a renderli disponibili all’Agenzia delle entrate.
Resta fermo, tuttavia, l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie, ove autonomamente documentate.